Comparazione bonus scommesse
Convenienza per un gestore Stanleybet di passare a un concessionario ADM – Analisi dei PRO e CONTRO.
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
Potete contattare in privato solo chi lo chiede espressamente, sia che lasci la sua e-mail, o che sia abilitato all'uso dei messaggi privati.
Contattare in privato, o tentare di farlo, chi non lo chiede espressamente è spam.
Se qualcuno viene contattato via MP senza averlo richiesto può segnalarlo ai Mods.
Se lasciate un indirizzo e-mail invece la responsabilità è vostra.
Non postate link a siti di bookmaker così come offerte pubblicitarie.
Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
Potete contattare in privato solo chi lo chiede espressamente, sia che lasci la sua e-mail, o che sia abilitato all'uso dei messaggi privati.
Contattare in privato, o tentare di farlo, chi non lo chiede espressamente è spam.
Se qualcuno viene contattato via MP senza averlo richiesto può segnalarlo ai Mods.
Se lasciate un indirizzo e-mail invece la responsabilità è vostra.
Non postate link a siti di bookmaker così come offerte pubblicitarie.
Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
Comparazione bonus
Ultimi post
-
Scommesse e pronostici Ippica
Pronostici Cavallo del giorno [Ippica] -
Pronostici Tennis Betting | Scommesse
Pronostici e scommesse ATP & WTA 's-Hertogenbosch, ATP Stoccarda, WTA Nottingham -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (13 Jun 2024) -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (11 Jun 2024) -
Copa America 2024
Discussioni e pronostici antepost COPA AMERICA 2024 -
Europei Germania 2024
Discussioni e pronostici antepost EURO 2024 -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (12 Jun 2024) -
Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
BAR Eurocopero fino a luglio 2024 -
Pronostici Tennis Betting | Scommesse
Bar del Tennis - 2022/23/24 -
Unibet
ma Unibet è davvero così inaffidabile?
- scommettitore siracusano
- Arsenico
- Messaggi: 4641
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Convenienza per un gestore Stanleybet di passare a un concessionario ADM – Analisi dei PRO e CONTRO.
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/06/2020 - 06:33
Convenienza per un gestore Stanleybet di passare a un concessionario ADM – Analisi dei PRO e CONTRO.
Ogni scelta, e in particolar modo quelle imprenditoriali, equivale sempre a una scommessa e quindi sarebbe razionale analizzare sempre i pro e i contro, e le varie densità di probabilità degli eventi possibili.
In questa sezione del Forum, si dovrebbero dare informazioni utili per i gestori per poter fare delle scelte razionali, e i vari interventi dovrebbero esprimere i vari pareri, spesso contrapposti, nel merito e nel dettaglio.
In un altro topic della sezione, nato per un quesito su un problema relativo a una sala slot adiacente a un CTD Stanleybet, il dialogo si è, successivamente, spostato “sulla convenienza per un gestore Stanleybet di passare a un concessionario ADM”.
Riteniamo che sia un argomento di grande interesse sia per i gestori ancora Stanleybet e sia per i gestori e i concessionari ADM, che potrebbero beneficiare di queste eventuali scelte, che farebbero diminuire la concorrenza di chi non paga l’imposta unica, e il nuovo prelievo dello 0,5%. Da qui anche l’interesse dei concessionari ADM a favorire e incentivare questi eventuali passaggi.
A nostro avviso, i rischi da valutare sono di tre tipi:
Economici, legati, come dice l’utente RIMALESSIO alla probabilità che la Stanleybet non si faccia carico dell’imposta unica, che le sentenze della Corte Costituzionale del 2018 e della CJEU del 2020 hanno decretato che siano a carico del gestore, e quindi, implicitamente, che spetta al gestore farsi rimborsare dal bookmaker le imposte e le spese legali sostenute, anche mediante azioni legali collettive.
Penali, perché, come da email inviata il 22 Giugno ad ADM, esiste la probabilità che vengano ribaltate nelle Corti di Appello e successivamente in Cassazione, le sentenze sulla discriminazione del bando del 2012 per la clausola della cessione gratuita della rete a fine concessione:
https://www.pressgiochi.it/scommesse-em ... rosa/74405
e che richiama un articolo precedente del 4 Marzo 2020 sempre su PressGiochi:
https://www.pressgiochi.it/bando-2012-d ... rete/70047
Ancora economici, per la probabilità che molti scommettitori visto che la Stanleybet ancora non paga l’imposta unica potrebbero essere anche accusati di evasione fiscale e conseguenti pesanti stangate economiche; e quindi giocare altrove:
https://www.pressgiochi.it/la-scommessa ... enze/69563
Di contro, ci sono motivi che scoraggerebbero questo passaggio, uno fra tutti, la perdita di assistenza legale nelle commissioni tributarie e nelle rateizzazioni, come ben evidenziato sempre dall’utente RIMALESSIO, anche se potrebbe apparire, sotto certi aspetti, “una forma di ricatto”. Non si vede, infatti, il motivo perché una società seria e corretta dovrebbe abbandonare chi fa una scelta economica simile. Se uno è “scappato con la cassa”, allora va bene; in tutti gli altri casi, non credo.
Inoltre l’incertezza, sempre come dice l’’Utente RIMALESSIO di fare una causa a una società estera, con costi non indifferenti; e proprio per questo, è nata l’idea di fare delle azioni collettive per ridurre i costi di ciascun gestore e renderli accettabili:
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... osta-unica
Vista, l’importanza delle questioni, riteniamo utile fare un nuovo topic, richiamando quello di origine:
viewtopic.php?f=1&t=65279
Sono graditi altri anche altri interventi di altri utenti, utili ai gestori per fare le loro valutazioni, possibilmente nel merito e nel dettaglio, senza polemiche pretestuose.
Ogni scelta, e in particolar modo quelle imprenditoriali, equivale sempre a una scommessa e quindi sarebbe razionale analizzare sempre i pro e i contro, e le varie densità di probabilità degli eventi possibili.
In questa sezione del Forum, si dovrebbero dare informazioni utili per i gestori per poter fare delle scelte razionali, e i vari interventi dovrebbero esprimere i vari pareri, spesso contrapposti, nel merito e nel dettaglio.
In un altro topic della sezione, nato per un quesito su un problema relativo a una sala slot adiacente a un CTD Stanleybet, il dialogo si è, successivamente, spostato “sulla convenienza per un gestore Stanleybet di passare a un concessionario ADM”.
Riteniamo che sia un argomento di grande interesse sia per i gestori ancora Stanleybet e sia per i gestori e i concessionari ADM, che potrebbero beneficiare di queste eventuali scelte, che farebbero diminuire la concorrenza di chi non paga l’imposta unica, e il nuovo prelievo dello 0,5%. Da qui anche l’interesse dei concessionari ADM a favorire e incentivare questi eventuali passaggi.
A nostro avviso, i rischi da valutare sono di tre tipi:
Economici, legati, come dice l’utente RIMALESSIO alla probabilità che la Stanleybet non si faccia carico dell’imposta unica, che le sentenze della Corte Costituzionale del 2018 e della CJEU del 2020 hanno decretato che siano a carico del gestore, e quindi, implicitamente, che spetta al gestore farsi rimborsare dal bookmaker le imposte e le spese legali sostenute, anche mediante azioni legali collettive.
Penali, perché, come da email inviata il 22 Giugno ad ADM, esiste la probabilità che vengano ribaltate nelle Corti di Appello e successivamente in Cassazione, le sentenze sulla discriminazione del bando del 2012 per la clausola della cessione gratuita della rete a fine concessione:
https://www.pressgiochi.it/scommesse-em ... rosa/74405
e che richiama un articolo precedente del 4 Marzo 2020 sempre su PressGiochi:
https://www.pressgiochi.it/bando-2012-d ... rete/70047
Ancora economici, per la probabilità che molti scommettitori visto che la Stanleybet ancora non paga l’imposta unica potrebbero essere anche accusati di evasione fiscale e conseguenti pesanti stangate economiche; e quindi giocare altrove:
https://www.pressgiochi.it/la-scommessa ... enze/69563
Di contro, ci sono motivi che scoraggerebbero questo passaggio, uno fra tutti, la perdita di assistenza legale nelle commissioni tributarie e nelle rateizzazioni, come ben evidenziato sempre dall’utente RIMALESSIO, anche se potrebbe apparire, sotto certi aspetti, “una forma di ricatto”. Non si vede, infatti, il motivo perché una società seria e corretta dovrebbe abbandonare chi fa una scelta economica simile. Se uno è “scappato con la cassa”, allora va bene; in tutti gli altri casi, non credo.
Inoltre l’incertezza, sempre come dice l’’Utente RIMALESSIO di fare una causa a una società estera, con costi non indifferenti; e proprio per questo, è nata l’idea di fare delle azioni collettive per ridurre i costi di ciascun gestore e renderli accettabili:
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... osta-unica
Vista, l’importanza delle questioni, riteniamo utile fare un nuovo topic, richiamando quello di origine:
viewtopic.php?f=1&t=65279
Sono graditi altri anche altri interventi di altri utenti, utili ai gestori per fare le loro valutazioni, possibilmente nel merito e nel dettaglio, senza polemiche pretestuose.
- scommettitore siracusano
- Arsenico
- Messaggi: 4641
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Convenienza per un gestore Stanleybet di passare a un concessionario ADM – Analisi dei PRO e CONTRO.
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/06/2020 - 10:51
Esaminiamo il primo punto, ovvero la discriminazione dal bando 2012 per cessione gratuita della rete a fine concessione, e i tre rinvii ai Tribunali di Ancona, Taranto e Cremona, riportati dai vari giornali on line del settore:
1)
Fonte Agipro:
https://www.agipronews.it/attualit%C3%A ... -id.160347
ROMA – Nuova sentenza della Corte di Cassazione a favore di centri scommesse collegati a bookmaker senza concessione. La Terza sezione penale ha annullato con rinvio alla Corte di Appello di Ancona il caso del titolare di un centro collegato a Stanleybet, assolto in primo grado dal Tribunale di Pesaro ma ritenuto responsabile del reato di gioco abusivo in secondo grado. Il provvedimento riguarda ancora una volta la cessione gratuita della rete a fine concessione, clausola inserita nel bando del 2012 e ritenuta dalla Corte di Giustizia Ue in contrasto con i principi dell’Unione, perché discriminatoria. Decisione ripresa nel provvedimento della Cassazione, che annullato con rinvio la sentenza di colpevolezza della Corte d’Appello: i giudici dovranno verificare nuovamente «l’“antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley» al bando Monti, in particolare valutando il «valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse». LL/Agipro
***
2.
SCOMMESSE, CASSAZIONE RINVIA A TRIBUNALI DI MERITO GIUDIZI SU CTD STANLEYBET
Febbraio 25, 2020
Fonte originale GIOCO NEWS:
https://www.gioconews.it/scommesse/66-g ... stanleybet
Doppia sentenza della Cassazione (in favore?) di due Ctd operanti per Stanleybet, spetterà ai tribunali di Cremona e Taranto pronunciarsi sulle condanne per raccolta di scommesse ritenuta illegale.
Annullamento delle sentenze con rinvio per un nuovo giudizio ai tribunali di Cremona e Taranto.
Lo hanno disposto i giudici della Cassazione pronunciandosi in merito alle vicende di due Centri trasmissione dati: quello di Cremona condannato alla pena (sospesa) di 400 euro di ammenda non avendo ottenuto la concessione per la raccolta di scommesse e, a seguito di controllo, risultato sprovvisto del collegamento al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e monopoli; quello di Taranto colpito dal sequestro preventivo delle attrezzature per gestione di scommesse svolta senza autorizzazione dei Monopoli di Stato e autorizzazione di polizia, non avendo la ricorrente ottenuto tale licenza, né avendo aderito alla sanatoria prevista dalla legge di Stabilità del 2015.
In entrambi casi i Ctd erano operanti per conto di Stanleybet.
Nel caso di Cremona, giudici ricordano che “La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell’affermazione del principio che in tema di giochi d’azzardo, non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione per non aver partecipato alle gare per l’assegnazione indette ai sensi del Dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 49 e 56 Tfue nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo la quale dette norme ostano ad una disposizione restrittiva interna che imponga al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza dei termini della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l’attività illegale (cfr. Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Tornassi, Rv. 267936)”.
In quello di Taranto la Cassazione, dopo essersi richiamata a varie sentenze della Corte di giustizia europea, dispone che la verifica della discriminazione di Stanleybet debba “essere affidata al giudice del merito, esulando la stessa dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione. Essa dovrà essere compiuta, sulla base dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia, onde verificare la ‘antieconomicità’ derivante dalla ‘virtuale’ partecipazione, per la Stanley, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla base del valore venale dei beni da impiegare e del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile da criteri legati all’id quod plerumque accidit“.
Che probabilità c'è che uno dei tre tribunali, o in qualche altro procedimento futuro, ribalti la sentenza, alla luce di nuovi approfondimenti tecnici come quelli da me descritti su PRESSGIOCHI?
Sarebbe utile ai gestori qualche commento di esperti.
1)
Fonte Agipro:
https://www.agipronews.it/attualit%C3%A ... -id.160347
ROMA – Nuova sentenza della Corte di Cassazione a favore di centri scommesse collegati a bookmaker senza concessione. La Terza sezione penale ha annullato con rinvio alla Corte di Appello di Ancona il caso del titolare di un centro collegato a Stanleybet, assolto in primo grado dal Tribunale di Pesaro ma ritenuto responsabile del reato di gioco abusivo in secondo grado. Il provvedimento riguarda ancora una volta la cessione gratuita della rete a fine concessione, clausola inserita nel bando del 2012 e ritenuta dalla Corte di Giustizia Ue in contrasto con i principi dell’Unione, perché discriminatoria. Decisione ripresa nel provvedimento della Cassazione, che annullato con rinvio la sentenza di colpevolezza della Corte d’Appello: i giudici dovranno verificare nuovamente «l’“antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley» al bando Monti, in particolare valutando il «valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse». LL/Agipro
***
2.
SCOMMESSE, CASSAZIONE RINVIA A TRIBUNALI DI MERITO GIUDIZI SU CTD STANLEYBET
Febbraio 25, 2020
Fonte originale GIOCO NEWS:
https://www.gioconews.it/scommesse/66-g ... stanleybet
Doppia sentenza della Cassazione (in favore?) di due Ctd operanti per Stanleybet, spetterà ai tribunali di Cremona e Taranto pronunciarsi sulle condanne per raccolta di scommesse ritenuta illegale.
Annullamento delle sentenze con rinvio per un nuovo giudizio ai tribunali di Cremona e Taranto.
Lo hanno disposto i giudici della Cassazione pronunciandosi in merito alle vicende di due Centri trasmissione dati: quello di Cremona condannato alla pena (sospesa) di 400 euro di ammenda non avendo ottenuto la concessione per la raccolta di scommesse e, a seguito di controllo, risultato sprovvisto del collegamento al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e monopoli; quello di Taranto colpito dal sequestro preventivo delle attrezzature per gestione di scommesse svolta senza autorizzazione dei Monopoli di Stato e autorizzazione di polizia, non avendo la ricorrente ottenuto tale licenza, né avendo aderito alla sanatoria prevista dalla legge di Stabilità del 2015.
In entrambi casi i Ctd erano operanti per conto di Stanleybet.
Nel caso di Cremona, giudici ricordano che “La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell’affermazione del principio che in tema di giochi d’azzardo, non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione per non aver partecipato alle gare per l’assegnazione indette ai sensi del Dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 49 e 56 Tfue nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo la quale dette norme ostano ad una disposizione restrittiva interna che imponga al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza dei termini della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l’attività illegale (cfr. Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Tornassi, Rv. 267936)”.
In quello di Taranto la Cassazione, dopo essersi richiamata a varie sentenze della Corte di giustizia europea, dispone che la verifica della discriminazione di Stanleybet debba “essere affidata al giudice del merito, esulando la stessa dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione. Essa dovrà essere compiuta, sulla base dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia, onde verificare la ‘antieconomicità’ derivante dalla ‘virtuale’ partecipazione, per la Stanley, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla base del valore venale dei beni da impiegare e del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile da criteri legati all’id quod plerumque accidit“.
Che probabilità c'è che uno dei tre tribunali, o in qualche altro procedimento futuro, ribalti la sentenza, alla luce di nuovi approfondimenti tecnici come quelli da me descritti su PRESSGIOCHI?
Sarebbe utile ai gestori qualche commento di esperti.
- scommettitore siracusano
- Arsenico
- Messaggi: 4641
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Convenienza per un gestore Stanleybet di passare a un concessionario ADM – Analisi dei PRO e CONTRO.
Messaggioda scommettitore siracusano » 25/06/2020 - 01:11
E' proprio nel commento dell'altro topic:
viewtopic.php?f=1&t=65279&p=1551823#p1551823
Da qui bisogna distinguere le convenienze delle scelte sia dei bookmakers e sia dei gestori, che spesso non coincidono; ma i gestori SUBISCONO le scelte dei bookmakers. E quindi come unica alternativa, i gestori devono valutare se cambiare bookmakers; e per farlo devono avere a disposizione tutte le notizie tecniche e giuridiche possibili.
I bookmakers, invece, possono contare su ottimi studi legali, studi di commercialisti e di esperti tecnici del settore.
che viene evidenziato il "quadro concettuale" dell'oggetto di questo topic.
I bookmakers possono scegliere se rischiare di non partecipare a un bando, fidando che potranno vincere nella CJEU per una presunta discriminazione, ...... possono scegliere di non pagare l'imposta unica fidando che la CJEU accetti il fatto che già paghino a Malta una tassa, anche se decisamente inferiore a quella italiana. Sono scelte imprenditoriali legittime, se a rischiare sono solo loro, escludendo i propri gestori da ogni rischio.
Quando invece a rischiare sono principalmente i gestori, sia a livello penale e sia economico con il loro patrimonio e la sopravvivenza delle loro aziende, frutto di duro lavoro e di sacrifici, costretti a pagare le rate delle sentenze delle commissioni tributarie, che più passano gli anni e più diventano onerose, allora c'è qualcosa di ANOMALO e di INACCETTABILE, visto che SUBISCONO PASSIVAMENTE le scelte dei bokmakers.
E sono stati due degli ultimi commenti, nell'altro topic, dell'UTENTE Rimalessio ad evidenziarlo.
In uno dice:
Messaggio da rimalessio » 23/06/2020 - 17:36
La stanley deve farsi carico totalmente delle cartelle senza se senza ma, anzi avrebbe già dovuto farlo.
e nel successivo dice:
Messaggio da rimalessio » 23/06/2020 - 17:42
A meno che la società non voglia intraprendere la strada dove dice; l'imposta la deve pagare la società e non il ctd e nonostante la sentenza negativa della commissione trib. di milano si arrivi poi , magari in cassazione ad un orientamento in questo senso e allora valli a pretendere da una società estera. Cosi il ctd resta "pulito"
E se Rimalessio afferma prima che la Stanley doveva farsi carico dell'imposta unica, perchè poi dovrebbe essere il gestore a sopportare questo calvario economico e psicologico per diversi anni, col rischio di vedersi pignorare anche i conti correnti bancari e il lavoro di una vita?
Allora la Stanleybet paghi SUBITO tutte le rate e le spese legali, e al limite si faccia fare dai gestori una CESSIONE IRREVOCABILE DELL'EVENTUALE CREDITO derivante dalla vincita delle cause e dei rimborsi che potrebbe avere il gestore.
viewtopic.php?f=1&t=65279&p=1551823#p1551823
Da qui bisogna distinguere le convenienze delle scelte sia dei bookmakers e sia dei gestori, che spesso non coincidono; ma i gestori SUBISCONO le scelte dei bookmakers. E quindi come unica alternativa, i gestori devono valutare se cambiare bookmakers; e per farlo devono avere a disposizione tutte le notizie tecniche e giuridiche possibili.
I bookmakers, invece, possono contare su ottimi studi legali, studi di commercialisti e di esperti tecnici del settore.
che viene evidenziato il "quadro concettuale" dell'oggetto di questo topic.
I bookmakers possono scegliere se rischiare di non partecipare a un bando, fidando che potranno vincere nella CJEU per una presunta discriminazione, ...... possono scegliere di non pagare l'imposta unica fidando che la CJEU accetti il fatto che già paghino a Malta una tassa, anche se decisamente inferiore a quella italiana. Sono scelte imprenditoriali legittime, se a rischiare sono solo loro, escludendo i propri gestori da ogni rischio.
Quando invece a rischiare sono principalmente i gestori, sia a livello penale e sia economico con il loro patrimonio e la sopravvivenza delle loro aziende, frutto di duro lavoro e di sacrifici, costretti a pagare le rate delle sentenze delle commissioni tributarie, che più passano gli anni e più diventano onerose, allora c'è qualcosa di ANOMALO e di INACCETTABILE, visto che SUBISCONO PASSIVAMENTE le scelte dei bokmakers.
E sono stati due degli ultimi commenti, nell'altro topic, dell'UTENTE Rimalessio ad evidenziarlo.
In uno dice:
Messaggio da rimalessio » 23/06/2020 - 17:36
La stanley deve farsi carico totalmente delle cartelle senza se senza ma, anzi avrebbe già dovuto farlo.
e nel successivo dice:
Messaggio da rimalessio » 23/06/2020 - 17:42
A meno che la società non voglia intraprendere la strada dove dice; l'imposta la deve pagare la società e non il ctd e nonostante la sentenza negativa della commissione trib. di milano si arrivi poi , magari in cassazione ad un orientamento in questo senso e allora valli a pretendere da una società estera. Cosi il ctd resta "pulito"
E se Rimalessio afferma prima che la Stanley doveva farsi carico dell'imposta unica, perchè poi dovrebbe essere il gestore a sopportare questo calvario economico e psicologico per diversi anni, col rischio di vedersi pignorare anche i conti correnti bancari e il lavoro di una vita?
Allora la Stanleybet paghi SUBITO tutte le rate e le spese legali, e al limite si faccia fare dai gestori una CESSIONE IRREVOCABILE DELL'EVENTUALE CREDITO derivante dalla vincita delle cause e dei rimborsi che potrebbe avere il gestore.
- scommettitore siracusano
- Arsenico
- Messaggi: 4641
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Convenienza per un gestore Stanleybet di passare a un concessionario ADM – Analisi dei PRO e CONTRO.
Messaggioda scommettitore siracusano » 29/06/2020 - 14:37
E' di stamattina, un articolo scritto dalla redazione di GiocoNews, in cui vengo citato:
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... -ripartire
SCOMMESSE E CTD: LA PRESUNTA DISCRIMINAZIONE E L'OPPORTUNITÀ PER RIPARTIRE
Giugno 29, 2020 Scritto da Redazione GiocoNews.it
La Cassazione ha annullato, con rinvio alle Corti di Appello dei tribunali di Ancona, Taranto e Cremona, tre procedimenti sulla discriminazione del bando scommesse 2012: un tema ancora “caldo” ma da superare.
Il tema della (presunta) discriminazione operata dallo Stato italiano nei confronti di bookmaker esteri in occasione dei precedenti bandi di gara per le concessioni di scommesse continua a tenere banco nel nostro paese. E nei diversi Tribunali, dove continua a rappresentare un tema ricorrente, in altalena tra l'Italia e l'Europa, finendo tuttavia col mantenere attivo quel doppio canale di raccolta che lo Stato italiano ha provato più volte a sconfiggere, per tutelare la rete legale che il nostro ordinamento vederebbe come unico canale di raccolta possibile. Ma solo in teoria. Non sono bastati, infatti, gli oltre quindici anni di contenzioso comunitario e neppure le diverse “sanatorie” operate nei confronti degli operatori sprovvisti di concessione, a risolvere l'annosa questione. Anche se, negli ultimi tempi, il conflitto sembra aver conosciuto nuovi sviluppi: pur continuando a rimanere un tema urgente da risolvere, reso ancora più impellente dalla situazione di ulteriore crisi in cui verte la rete legale del gioco pubblico dovuta (anche) alla pandemia e agli oltre tre mesi di lockdown.
SVILUPPI IN CASSAZIONE - Gli ultimi fatti relativi alla questione della discriminazione provengono dalla Cassazione, la quale, con tre distinte sentenze, ha annullato con rinvio alle Corti di Appello dei tribunali di Ancona, Taranto e Cremona, tre procedimenti sulla discriminazione del bando scommesse del 2012 .
Nelle motivazioni del rinvio alla Corte di Appello di Ancona, la Corte ha disposto che i giudici dovranno verificare nuovamente l’antieconomicità derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanleybet (il bookmaker anglo-maltese vittima – secondo la Corte europea – di una vera discriminazione da parte dell'Italia) al bando Monti, in particolare valutando il valore dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse.
Nelle motivazioni del rinvio alla Corte di Appello di Cremona, la Cassazione ha disposto che si debba verificare l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l’attività illegale (cfr. Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Tornassi, Rv. 267936)”
Nelle motivazioni del rinvio alla Corte di Appello di Taranto, infine, la stessa Corte Suprema ha previsto che la verifica della discriminazione di Stanleybet debba “essere affidata al giudice del merito, esulando la stessa dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione. Essa dovrà essere compiuta, sulla base dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia, onde verificare la “antieconomicità” derivante – anche qui - dalla “virtuale” partecipazione alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla base del valore venale dei beni da impiegare e del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile da criteri legati all’id quod plerumque accidit“.
IL PARERE DELL'ESPERTO - Secondo l’ingegnere Riccardo Calantropio, esperto di betting più volte intervenuto sulla materia, in realtà “non ci sarebbe stata alcuna vera discriminazione nell’ultimo bando del 2012, perché non c’era alcuna rete da cedere gratuitamente a fine concessione”. Supponendo – come messo nero su bianco in una missiva, inviata al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché ai sottosegretari Pier Paolo Baretta e Teresa Villanova, e per conoscenza all'associazione dei concessionari Acadi- Confcommercio - che tutti abbiano, probabilmente, equivocato tra la funzione del concessionario e quella di provider. “La cessione gratuita della rete – scrive l'esperto, esprimendo il suo parere di ex concessionario diretto dal 2000 a Giugno 2013 - avrebbe potuto avere senso nel caso della concessione del Lotto che è mono-concessionaria, riservata solo alle tabaccherie (con terminali dedicati, linee telefoniche dedicate e modem dedicati), ma non per le scommesse, con un numero alto di concessioni, e ubicazione delle ricevitorie variabile nel tempo. A fine concessione, infatti, non si deve cedere nulla. Nel passaggio da concessionario diretto a gestore di un punto vendita per conto di un concessionario, accade spesso che il concessionario in questione preferisca – come nel mio caso - sostituire anche le linee telefoniche e i modem. In ogni caso, gli stessi provider devono costantemente aggiornare le loro tecnologie e i loro programmi, in base all’evoluzione delle varie tipologie di scommesse sportive, virtuali, sistemistiche, etc., a sempre nuovi protocolli di trasmissione dati imposti dalla Sogei, con nuovi costi supplementari”. Quindi, lo svantaggio dei nuovi concessionari, rispetto ai vecchi era, a suo parere, trascurabile.
Aggiungendo che, in caso di dubbi interpretativi, sarebbe bastato chiedere chiarimenti diretti all’allora Aams, prima di partecipare. Come da prassi abituale per tutti i bandi.
Sorge quindi la domanda se queste analisi tecniche saranno sufficienti o comunque utili a ribaltare le sentenze di discriminazioni dei Bandi sia della Stanleybet e sia di tutti gli altri bookmakers “punto com”, che si sono serviti – direttamente o indirettamente - della stessa incertezza giuridica per operare in Italia pur essendo sprovvisti di una concessione.
Secondo Calantropio questa situazione equivale a una scommessa, visto l’esito non certo dei tre procedimenti, o di altri procedimenti futuri similari. “Scommessa che tocca in prima persona anche i gestori di questi Ctd, che devono scegliere se continuare a rischiare, anche penalmente (a parte il problema economico dell’imposta unica), con il proprio bookmaker che opera senza concessione, oppure alla prima occasione passare con un concessionario AdM, visto che, a causa del Covid-19, è probabile che alcune agenzie chiuderanno e si libereranno dei diritti”.
I POSSIBILI SVILUPPI - Se si ribaltassero in Cassazione le sentenze sulle discriminazione del Bando del 2012, si potrebbe mettere finalmente fine, dopo venti anni di contenziosi e di concorrenza non leale, a questa doppia rete parallela di bookmaker “punto com” senza concessione, alla rete ufficiale di Concessionari AdM, che hanno un numero limitato di diritti. Un numero limitato di diritti sarebbe sicuramente più controllabile dalla stessa Agenzia e dalle forze dell’ordine, anche in relazione al tema del riciclaggio, ai cosiddetti “sottobanchi” e a tutti gli altri illeciti nel campo delle scommesse, oltre al problema della dipendenza da gioco.
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... -ripartire
SCOMMESSE E CTD: LA PRESUNTA DISCRIMINAZIONE E L'OPPORTUNITÀ PER RIPARTIRE
Giugno 29, 2020 Scritto da Redazione GiocoNews.it
La Cassazione ha annullato, con rinvio alle Corti di Appello dei tribunali di Ancona, Taranto e Cremona, tre procedimenti sulla discriminazione del bando scommesse 2012: un tema ancora “caldo” ma da superare.
Il tema della (presunta) discriminazione operata dallo Stato italiano nei confronti di bookmaker esteri in occasione dei precedenti bandi di gara per le concessioni di scommesse continua a tenere banco nel nostro paese. E nei diversi Tribunali, dove continua a rappresentare un tema ricorrente, in altalena tra l'Italia e l'Europa, finendo tuttavia col mantenere attivo quel doppio canale di raccolta che lo Stato italiano ha provato più volte a sconfiggere, per tutelare la rete legale che il nostro ordinamento vederebbe come unico canale di raccolta possibile. Ma solo in teoria. Non sono bastati, infatti, gli oltre quindici anni di contenzioso comunitario e neppure le diverse “sanatorie” operate nei confronti degli operatori sprovvisti di concessione, a risolvere l'annosa questione. Anche se, negli ultimi tempi, il conflitto sembra aver conosciuto nuovi sviluppi: pur continuando a rimanere un tema urgente da risolvere, reso ancora più impellente dalla situazione di ulteriore crisi in cui verte la rete legale del gioco pubblico dovuta (anche) alla pandemia e agli oltre tre mesi di lockdown.
SVILUPPI IN CASSAZIONE - Gli ultimi fatti relativi alla questione della discriminazione provengono dalla Cassazione, la quale, con tre distinte sentenze, ha annullato con rinvio alle Corti di Appello dei tribunali di Ancona, Taranto e Cremona, tre procedimenti sulla discriminazione del bando scommesse del 2012 .
Nelle motivazioni del rinvio alla Corte di Appello di Ancona, la Corte ha disposto che i giudici dovranno verificare nuovamente l’antieconomicità derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanleybet (il bookmaker anglo-maltese vittima – secondo la Corte europea – di una vera discriminazione da parte dell'Italia) al bando Monti, in particolare valutando il valore dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse.
Nelle motivazioni del rinvio alla Corte di Appello di Cremona, la Cassazione ha disposto che si debba verificare l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l’attività illegale (cfr. Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Tornassi, Rv. 267936)”
Nelle motivazioni del rinvio alla Corte di Appello di Taranto, infine, la stessa Corte Suprema ha previsto che la verifica della discriminazione di Stanleybet debba “essere affidata al giudice del merito, esulando la stessa dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione. Essa dovrà essere compiuta, sulla base dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia, onde verificare la “antieconomicità” derivante – anche qui - dalla “virtuale” partecipazione alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla base del valore venale dei beni da impiegare e del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile da criteri legati all’id quod plerumque accidit“.
IL PARERE DELL'ESPERTO - Secondo l’ingegnere Riccardo Calantropio, esperto di betting più volte intervenuto sulla materia, in realtà “non ci sarebbe stata alcuna vera discriminazione nell’ultimo bando del 2012, perché non c’era alcuna rete da cedere gratuitamente a fine concessione”. Supponendo – come messo nero su bianco in una missiva, inviata al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché ai sottosegretari Pier Paolo Baretta e Teresa Villanova, e per conoscenza all'associazione dei concessionari Acadi- Confcommercio - che tutti abbiano, probabilmente, equivocato tra la funzione del concessionario e quella di provider. “La cessione gratuita della rete – scrive l'esperto, esprimendo il suo parere di ex concessionario diretto dal 2000 a Giugno 2013 - avrebbe potuto avere senso nel caso della concessione del Lotto che è mono-concessionaria, riservata solo alle tabaccherie (con terminali dedicati, linee telefoniche dedicate e modem dedicati), ma non per le scommesse, con un numero alto di concessioni, e ubicazione delle ricevitorie variabile nel tempo. A fine concessione, infatti, non si deve cedere nulla. Nel passaggio da concessionario diretto a gestore di un punto vendita per conto di un concessionario, accade spesso che il concessionario in questione preferisca – come nel mio caso - sostituire anche le linee telefoniche e i modem. In ogni caso, gli stessi provider devono costantemente aggiornare le loro tecnologie e i loro programmi, in base all’evoluzione delle varie tipologie di scommesse sportive, virtuali, sistemistiche, etc., a sempre nuovi protocolli di trasmissione dati imposti dalla Sogei, con nuovi costi supplementari”. Quindi, lo svantaggio dei nuovi concessionari, rispetto ai vecchi era, a suo parere, trascurabile.
Aggiungendo che, in caso di dubbi interpretativi, sarebbe bastato chiedere chiarimenti diretti all’allora Aams, prima di partecipare. Come da prassi abituale per tutti i bandi.
Sorge quindi la domanda se queste analisi tecniche saranno sufficienti o comunque utili a ribaltare le sentenze di discriminazioni dei Bandi sia della Stanleybet e sia di tutti gli altri bookmakers “punto com”, che si sono serviti – direttamente o indirettamente - della stessa incertezza giuridica per operare in Italia pur essendo sprovvisti di una concessione.
Secondo Calantropio questa situazione equivale a una scommessa, visto l’esito non certo dei tre procedimenti, o di altri procedimenti futuri similari. “Scommessa che tocca in prima persona anche i gestori di questi Ctd, che devono scegliere se continuare a rischiare, anche penalmente (a parte il problema economico dell’imposta unica), con il proprio bookmaker che opera senza concessione, oppure alla prima occasione passare con un concessionario AdM, visto che, a causa del Covid-19, è probabile che alcune agenzie chiuderanno e si libereranno dei diritti”.
I POSSIBILI SVILUPPI - Se si ribaltassero in Cassazione le sentenze sulle discriminazione del Bando del 2012, si potrebbe mettere finalmente fine, dopo venti anni di contenziosi e di concorrenza non leale, a questa doppia rete parallela di bookmaker “punto com” senza concessione, alla rete ufficiale di Concessionari AdM, che hanno un numero limitato di diritti. Un numero limitato di diritti sarebbe sicuramente più controllabile dalla stessa Agenzia e dalle forze dell’ordine, anche in relazione al tema del riciclaggio, ai cosiddetti “sottobanchi” e a tutti gli altri illeciti nel campo delle scommesse, oltre al problema della dipendenza da gioco.
Torna a “CTD/CED, Internet Point & Punti Remoti”
Vai a
- Bookmaker
- Bookmaker in generale & sistemi di pagamento
- Referti errati dei bookmaker italiani
- PostePay e Bancoposta
- Betfair
- Bet365
- Bwin
- Sisal Matchpoint
- Betway
- Eurobet
- Unibet
- Goldbet
- Totosì
- Better
- Betclic
- Snai
- Giocodigitale
- Titan
- William Hill
- Betflag
- Marathonbet
- 888Sport
- SkyBet/BetStars
- Bookmaker senza concessione AMD/AAMS
- GazzaBet (chiuso)
- 10Bet e Betrally
- Victor Chandler (Betvictor)
- Pinnacle
- Bet-at-Home
- Expekt
- Betoddoreven (chiuso)
- Betdirect (chiuso)
- Globet (chiuso)
- Sportingbet
- Gewinbet (chiuso)
- Gamebookers/Partybets
- Bet1128 ex Paradisebet (chiuso)
- Ciaobet (chiuso)
- Interwetten
- Mansion
- Blue Square (chiuso)
- Supporterbet (chiuso)
- 188bet
- Canbet/IASbet (chiusi)
- Stan James (chiuso)
- Betsson
- WBEX (chiuso)
- Ladbrokes
- Sbobet
- Misterbet (chiuso)
- Mediabet.com (chiuso)
- Centrebet (chiuso)
- 1bet
- Tipico
- Nordicbet
- Betdaq
- Dafabet
- Matchbook
- 1XBET
- Intralot (chiuso)
- PaddyPower.it (chiuso)
- 21bet.com (sospeso/chiuso)
- Oscuramento - archivio
- Scommesse sportive
- Pronostici Tennis Betting | Scommesse
- Scommesse e pronostici Ippica
- Pronostici e Scommesse Formula 1, MotoGP
- Scommesse Sport Americani | Basket, Football, Baseball
- Pronostici Basket & Volley | Scommesse
- Scommesse sul Ciclismo
- Pronostici Giro d'Italia | quote e scommesse
- Hockey su ghiaccio & Sport Invernali
- Pronostici altri sport (Rugby, Golf, Vela, MMA)
- Pronostici e scommesse calcio
- Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
- Europei Germania 2024
- Copa America 2024
- Pronostici Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Coppe | Calcio Italia
- Pronostici Premier League | Gran Bretagna & Irlanda
- Pronostici Spagna & Portogallo | La Liga, Primeira Liga
- Russia, Est Europa e Turchia
- Germania, Svizzera, Austria
- Francia, Olanda, Belgio
- Grecia, Malta, Cipro
- Pronostici calcio scandinavo e Nord Europa
- Asia & Oceania
- Pronostici calcio sudamericano & CONCACAF
- Pronostici calcio africano
- Archivio Mondiali/Europei
- Mondiali Germania 2006
- Europei Austria/Svizzera 2008
- Mondiali South Africa 2010
- Europei Polonia/Ucraina 2012
- Confederations Cup 2013
- Mondiali Brasile 2014
- Fase a gironi
- Copa America 2016
- Europei Francia 2016
- Pronostici Confederations Cup 2017 | Scommesse
- Scommesse Mondiali Russia 2018
- Copa America 2019
- Copa America 2021 (Brasile)
- Euro 2020 (giugno-luglio 2021)
- Mondiali Qatar 2022
- Generale
- Discussioni generiche
- Scommesse Speciali (No Sport)
- TV & Radio
- Scommesse Finanziarie
- Poker Online
- Tornei Infobetting
- Fantafootball
- Cipsters
- Gestione scommesse, lavoro & tecnologia
- CTD/CED, Internet Point & Punti Remoti
- Betting Strategy | Sistemi scommesse
- Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
- Mobile Betting
- Out Topic
- Free Zone (sez. TheSaint1530)
- Archivio Raduni & Cene
- Service Forum
- Archivio Forum storici
- Hattrick Infobetting
- Bookmaker: Il forum analitico
- Betting Survivors
- Archivio Olimpiadi
- Olimpiadi Invernali 2010
- Olimpiadi Invernali 2006
- Olimpiadi 2004
- Olimpiadi 2008
- Olimpiadi 2012
- Pronostici e Scommesse Olimpiadi RIO 2016
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite